Lo Statuto del 1906
Nuovo Statuto dell’Università dei Marmorari di Roma, 1906
L’Università dei Marmorari di Roma, e l’Associazione tra i Capi d’Arte Marmorari in Roma, nella odierna fausta ricorrenza del V Centenario della fondazione dell’antica Università (1406) si fondono in una sola Associazione per tutelare sempre meglio gli interessi generali della classe, promuovere e proteggere lo sviluppo dell’arte.
- Le due Associazioni riunite prendono nome di: Università dei Marmorari di Roma.
- L’Associazione tra i Capi d’Arte marmorari trasmette all’Università il suo fondo sociale e questa mette in comune il suo patrimonio la sua sede con la condizione, inamovibile, che si facciano annualmente eseguire, secondo l’antichissima consuetudine, le funzioni religiose nelle Chiese dei Ss. Quattro sul Celio ed ai Ss. Andrea e Leonardo a Tor de’ Specchi di proprietà della Università stessa con i proventi delle Chiese medesime e dell’annua volontaria sottoscrizione fra i soci.
- I due Statuti si fondono in un solo come agli articoli seguenti:
- Socio effettivo dell’Università può essere soltanto chi eserciti almeno da due anni un laboratorio di marmoraro in Roma, e tutti quegli artisti intagliatori e scultori che pure non avendo laboratorio proprio eventualmente assumono lavori per proprio conto. L’aspirante a socio effettivo deve presentare domanda d’ammissione recante la firma di due soci. Sull’ammissione delibera il consiglio direttivo. Le ditte possono iscriversi sotto la loro ragione ma debbono designare, per il voto, un solo rappresentante nell’Associazione.
- Il socio effettivo assume impegno di rimanere ascritto e di pagare i contributi alla Società per un periodo di due anni, che in mancanza di dimissioni, s’intende rinnovato.
- Ogni socio effettivo deve pagare una tassa di L. 5 ed una quota mensile anticipata di L. 1,50. Il socio che si rende moroso per un semestre consecutivo perde i propri diritti di socio ed è iscritto nell’albo dei morosi affisso nei locali dell’Università.
- L’Assemblea generale può, su proposta del Consiglio direttivo, conferire la nomina di Socio Onorario e di Socio Benemerito a quelle persone che per meriti personali e per vantaggi arrecati all’Arte e all’Associazione si ritengano degni di tali distinzioni.
- L’Università è retta dal Presidente o I Console che dura in carica due anni e dal Consiglio direttivo composto dal Vice Presidente o II Console e da 9 consiglieri.
- Il Consiglio Direttivo:
a) delibera sui mezzi atti a raggiungere gli scopi dell’Associazione;
b) amministra l’Associazione in conformità del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea generale;
c) nomina e rimuove gli impiegati e gli inservienti. - Il Consiglio direttivo dura incarica due anni, ma si rinnova per metà ogni anno. Nel primo anno gli uscenti sono designati dalla orte. Gli uscenti sono rieleggibili.
- Il Consiglio direttivo subito dopo la rinnovazione annuale nel suo seno un segretario ed un cassiere economo.
- Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente nei termini di ogni bimestre o quando egli ne riavvisi la necessità o ne faccia domanda per iscritto un terzo dei consiglieri in carica.
- Il Consiglio direttivo delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno 5 suoi ed in seconda convocazione con qualunque numero di intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza poti; in caso di parità la proposta si intende approvata.
- Riducendosi per qualsiasi ragione a quattro i consiglieri in carica, dovrà entro 15 giorni convocarsi l’Assemblea generale per procedere all’elezione suppletiva.
- Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene al Consiglio per 6 mesi decade dall’ufficio.
- I revisori dei conti sono in numero di tre e sono eletti dall’Assemblea. Essi durano in carica un anno e riferiscono all’Assemblea generale ordinaria sull’andamento amministrativo e sui bilanci e conti dell’Associazione.
- Le funzioni religiose di cui all’art. 3 e l’erogazione delle spese relative sono di competenza di una speciale Commissione pel Culto composta di tre membri nominata annualmente dal Consiglio direttivo subito dopo l’Assemblea generale ordinaria. Su proposta di tale Commissione il Consiglio direttivo stanzia volta per volta le somme da destinarsi alle funzioni religiose di cui sopra.
- La Commissione pel culto esibisce ogni anno al Consiglio direttivo il conto consuntivo e l’inventario delle suppellettile che dopo essere stati approvati dai revisori dei conti vengono presentati come allegati dei conti Sociali all’Assemblea generale ordinaria.
- L’Assemblea generale ordinaria ha luogo nel gennaio di ogni anno, la straordinaria ogniqualvolta il Consiglio lo creda opportuno e ne venga fatta domanda da almeno 4 soci. L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci tre giorni primadi quello fissato per l’Assemblea e deve contenere l’ordine del giorno da trattarsi.
- L’Assemblea generale è valida in prima convocazione qualora sia presenta almeno 1/3 dei soci, ed in seconda convocazione con qualunque numero di intervenuti.
- L’Assemblea generale passa in 2ª convocazione dopo un’ora dalla convocazione della prima.
- L’Assemblea ordinaria generale:
a) approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
b) elegge le cariche sociali da rinnovarsi votando in schede separate per il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri ed i Revisori dei conti;
c) procede alla nomina dei Soci Onorari e Benemeriti;
d) delibera su tutte le proposte fatte dal Consiglio direttivo e su quelle che, avanzate dai soci, saranno state dal Consiglio medesimo prese in considerazione. - Le modificazioni allo Statuto debbono riportare la maggioranza assoluta dei voti dei soci effettivi dell’Università.
Roma, 1906